Ai docenti
Agli allievi e alle loro famiglie
Si comunica a tutti gli allievi ed alle loro famiglie che, ai sensi dell' art.14, comma 7 del DPR n.122 del 22.06.2009, per la validità dell'anno scolastico è richiesta una frequenza delle lezioni di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Si precisa inoltre che il monte ore di lezione a cui fare riferimento consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ogni singola materia.
Sono previste, per casi eccezionali, stabiliti dall'Istituzione Scolastica, alcune deroghe straordinarie qualora le assenze siano documentate e continuative, a condizione, comunque, che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'Esame di Stato.
Si riporta di seguito un prospetto del limite massimo di ore di assenza:
Corso Liceo (classi prime e seconde): ore 281;
Corso Liceo (classi terze, quarte e quinte): ore 289.
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